Inquadramento caratteristiche porto turistico come servizio pubblico locale
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di formulare alcune osservazioni, con riferimento ai problemi per la concorrenza che derivano dalle modalità di affidamento e gestione del Porto Turistico di un comune marchigiano. L’Autorità riconosce che la gestione di un porto turistico possa configurarsi come un servizio pubblico locale, affidabile, in quanto tale, secondo una delle modalità oggi previste dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 201/2022 (recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”).
Nonostante la finalità turistico-ricreativa dei porti turistici, vi è un rilevante interesse pubblico alla loro realizzazione e gestione, per un triplice ordine di ragioni:
- si tratta di uno strumento di accesso alla via di comunicazione marina e, dunque, di vere e proprie “infrastrutture”;
- detti porti sono suscettibili di usi pubblici di interesse generale;
- sussiste, in ogni caso, un rilevante interesse pubblico allo sviluppo e alla valorizzazione turistica ed economica del territorio.
Il legislatore ha disciplinato in chiave pubblicistica la realizzazione e gestione dei porti turistici: nella misura in cui sono realizzati in forza di concessione su un’area demaniale, per il principio di accessione costituiscono anch’essi beni demaniali, soggetti al regime delle opere pubbliche.
Analisi del caso specifico
Nel caso di specie, risulta che l’ente si sia auto-affidato, ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione, la concessione dello specchio acqueo almeno dal 2012, più volte prorogata/rinnovata e con scadenza, allo stato, al 31 dicembre 2033, ai sensi dell’articolo 1, commi 675-683, della legge n. 145/2018. La detta concessione è stata poi annualmente sub-affidata – per “motivi di pubblico interesse” ad altri soggetti, con durata da ultimo stabilita al 31 dicembre 2025. Con riguardo, inoltre, alle concessioni demaniali “a terra”, le stesse risultano affidate ai medesimi soggetti subaffidatari dello specchio acqueo (oltre ad altri gestori) e rinnovate annualmente dal Comune.
Relativamente alla titolarità della concessione principale disposta in favore del Comune, l’Autorità intende innanzitutto osservare che, benché la gestione in autoproduzione del porto turistico sia consentita anche dal nuovo decreto legislativo n. 201/2022, la relativa proroga disposta, oltre ad essere prassi ripetutamente censurata dall’Autorità e dal giudice amministrativo – in quanto impeditive del confronto concorrenziale, è altresì espressamente abrogata dalla legge n. 118/2022, così come sub-affidamenti disposti a valle dal Comune essenzialmente fondati su motivazioni generiche e non circostanziate.
Conclusioni
In vista della futura gestione del Porto Turistico l’Autorità intende rammentare il proprio consolidato orientamento sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento e per consentire quanto prima l’allocazione efficiente delle risorse pubbliche. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Autorità auspica che codesto Comune si adoperi tempestivamente per adeguare l’affidamento della gestione del Porto Turistico , ancora in regime di proroga, alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti, al fine di garantire, a beneficio degli utenti, che il servizio sia espletato con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche.
Approfondimento a cura di Andrea Biekar.
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