è una società del Gruppo Maggioli

I commercialisti della
pubblica amministrazione

Corte dei Conti. La delibera che fa tremare i Comuni: “Compensi manager e controllo pubblico, ecco cosa rischiate”

La recente Deliberazione n. 72/2026/VSGO della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna lancia un chiaro avvertimento a tutti gli enti locali in materia di società partecipate. Il provvedimento, pur focalizzato sulla revisione periodica del Comune di Faenza, delinea un quadro rigoroso di regole contabili e responsabilità legali che impatta direttamente sulla gestione del patrimonio pubblico e dei servizi locali di tutti i municipi.Al centro della decisione dei magistrati contabili ci sono i nodi cruciali del controllo analogo, del contenimento dei costi di funzionamento e, soprattutto, il rispetto dei tetti massimi per i compensi degli amministratori, la cui violazione comporta lo spettro del danno erariale con il conseguente intervento della Procura contabile.Società partecipate: la nozione sostanzialistica di controllo pubblicoIl primo principio cardine ribadito dalla magistratura contabile riguarda i confini del controllo pubblico, analizzato secondo una tesi “sostanzialistica”. La Corte ha chiarito che la Pubblica Amministrazione va considerata come un soggetto unitario. Di conseguenza, quando la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria di una società è detenuta da uno o più enti pubblici, scatta automaticamente la presunzione di controllo pubblico di diritto (ex art. 2359 c.c.).Per i giudici contabili è del tutto irrilevante l’assenza di patti parasociali espressi o di specifiche clausole statutarie. I sindaci e i consigli comunali non possono quindi declassare arbitrariamente un organismo a mera “società partecipata non controllata” con l’obiettivo di eludere i vincoli del TUSP (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica), a meno che non si fornisca una prova contraria rigorosa in sede di governance.Piani di razionalizzazione e monitoraggio dei costi di funzionamentoUn altro richiamo ad alta priorità per i responsabili dei servizi finanziari dei Comuni riguarda l’obbligo di analizzare i costi di funzionamento all’interno della revisione periodica delle partecipazioni societarie (art. 20 TUSP). I piani di razionalizzazione annuali non possono ridursi a un mero adempimento burocratico o a una compilazione di schede standard.La delibera evidenzia che la mancanza di un’analisi dettagliata e strutturata, suffragata da precisi dati contabili sull’andamento della spesa storica, inficia la validità del provvedimento di ricognizione. I Comuni devono monitorare costantemente le spese di funzionamento delle proprie partecipate, poiché tale attività è l’unica premessa idonea a salvaguardare gli equilibri del bilancio dell’ente socio ed evitare sprechi di risorse pubbliche.Compensi degli amministratori: scatta la segnalazione alla Procura per danno erarialeL’aspetto più critico del provvedimento, destinato a far discutere amministratori e manager pubblici, riguarda i limiti ai compensi degli organi di amministrazione societari. La Corte dei Conti ha confermato l’assoluta inderogabilità del parametro che vieta di superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 per gli emolumenti, inclusi sia i compensi fissi sia le indennità variabili di risultato.Laddove è stato riscontrato il mancato rispetto di questo tetto di spesa storico, la Sezione regionale di controllo ha disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’accertamento delle responsabilità e del danno erariale. Nel caso di specie, i rilievi hanno colpito i compensi erogati ai vertici di importanti realtà del territorio, come Ravenna Holding S.p.A. e Start Romagna S.p.A., i cui sforamenti censurati superano, per il solo anno in corso, la soglia consentita dalla normativa di finanza pubblica.Anche per gli organismi di recente costituzione (post 2013), i Comuni devono motivare l’adozione di parametri economici alternativi confrontandoli con precisi indicatori dimensionali (volume d’affari, utile, patrimonio netto) e la reale complessità dell’incarico, restando comunque vincolati ai tetti massimi della dirigenza pubblica.Lo status delle società quotate e l’emissione di bond sul mercatoLa deliberazione fa chiarezza anche sulla qualificazione delle società che emettono strumenti finanziari o prestiti obbligazionari (bond) quotati su mercati regolamentati internazionali, come la Borsa di Dublino. Molti enti locali ritengono che il ricorso a tali strumenti di finanziamento azzeri gli obblighi di controllo previsti dal d.lgs. 175/2016.Al contrario, la Corte dei Conti ha statuito che lo status di società emittente titoli non esclude l’esistenza di un controllo pubblico sostanziale quando il capitale resta interamente o maggioritariamente pubblico. Il principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.) impone ai soci pubblici un uso corretto e trasparente delle risorse impiegate nel capitale di rischio, obbligando i Comuni a includere sempre questi organismi nei propri piani di razionalizzazione.Più poteri ai controlli interni e il dovere di informare il Consiglio ComunaleSul piano della gestione operativa dell’ente locale, la pronuncia si configura come un severo monito all’attivazione del sistema dei controlli interni disciplinato dal TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), in particolare dall’art. 147-quater. I magistrati ricordano che le eventuali omissioni o la cattiva gestione da parte del management aziendale non scriminano l’operato del Comune socio. L’ente locale ha il dovere/potere di vigilare attivamente sulle scelte strategiche e finanziarie delle società strumentali, scongiurando il rischio di depauperamento patrimoniale. Per fare questo, i Comuni devono rimodulare i propri regolamenti interni e valorizzare il ruolo dell’Organo di revisione economico-finanziaria.Infine, la delibera chiarisce gli effetti delle pronunce di accertamento della Corte dei Conti. Pur non rivestendo la forma di una sentenza, l’atto possiede una funzione sostanzialmente decisoria che obbliga il Sindaco a trasmettere la delibera al Presidente del Consiglio comunale affinché sia portata a conoscenza dell’intera assemblea elettiva, promuovendo un dibattito trasparente sulle ricadute finanziarie dell’ente. Resta inoltre fermo l’obbligo per il Comune di pubblicare integralmente il testo sul proprio sito internet istituzionale all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”.Riferimento ufficiale: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, Deliberazione n. 72/2026/VSGO, depositata in segreteria il 24 giugno 2026.

delibera_72_2026_emiliaromagna

I commercialisti della pubblica amministrazione