La Sezione regionale di controllo della Lombardia, con delibera 177/2024, sulla richiesta di parere articolata in 3 quesiti ha dichiarato che, sebbene tutti presentino profili d’inammissibilità oggettiva, essendo stati formulati esclusivamente sulla scorta di una situazione di fatto concretamente verificatisi, quelli contrassegnati con i nn. 1) e 2) possono essere scrutinati nel merito, ancorché nei limiti della generalità ed astrattezza dell’interpretazione della normativa all’esame e prescindendo da qualsivoglia implicazione gestionale.