L’articolo 53, comma 1, del Dlgs 165/2001 stabilisce che alcune attività sono vietate ai pubblici dipendenti. La norma fa riferimento all’articolo 60 del Dpr 3/1957, il quale specifica che un impiegato pubblico non può accettare cariche in società a scopo di lucro, salvo i casi in cui tali cariche siano riservate allo Stato e sia stata ottenuta l’autorizzazione del ministro competente.