L’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che i trattamenti economici del personale pubblico devono essere definiti esclusivamente attraverso contratti collettivi, fatta eccezione per alcuni casi specifici previsti dalla legge, in cui si può ricorrere ai contratti individuali. Questa regola è confermata anche dall’articolo 45, che indica che il trattamento economico, sia quello principale che quello accessorio, viene stabilito dai contratti collettivi e dalla contrattazione integrativa degli enti.