La Corte dei Conti stabilisce che nell’attuale quadro normativo, la quantificazione da parte degli enti locali, delle risorse destinate al trattamento accessorio degli incarichi di Elevata qualificazione va operata nel rispetto del tetto di spesa di cui all’art. 23, co. 2 D.lgs. n. 75/2017 (se del caso adeguato ex art. 33, co. 2, ult. periodo d.l. 34/2019), salva la possibilità per l’Ente di derogare a tale vincolo nei soli limiti espressamente previsti da specifiche previsioni del CCNL (art. 79, co. 3) ovvero da altre disposizioni di legge.