La Corte di Cassazione ha chiarito la portata applicativa dell’art. 45 del CCNL Comparto Enti Locali, relativo all’istituzione delle mense di servizio o all’erogazione dei buoni pasto. Secondo i giudici, la formulazione della norma non configura un diritto soggettivo incondizionato del dipendente a ricevere l’una o l’altra prestazione, ma attribuisce agli enti una facoltà ampiamente discrezionale.