L’art. 235 del Tuel, comma 2, stabilisce che il revisore dei conti degli enti locali può essere revocato esclusivamente per inadempienze, in particolare per la mancata presentazione della relazione relativa alla proposta di deliberazione del rendiconto entro i termini previsti dalla normativa. Questa disposizione sottolinea la natura limitativa della revoca, che si fonda su specifici inadempimenti formali o sostanziali.