Agli enti che hanno sottoscritto gli accordi ai sensi dell’art. 43, commi 2 e 8, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto, per gli anni dal 2024 al 2033, il contributo annuo complessivo di euro 50 milioni di euro, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale. Il contributo di cui all’art. 1 comma 470 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è ripartito tra i comuni beneficiari in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione prodotta da ciascun ente, secondo gli importi indicati pro quota e per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 nell’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell’accordo di cui all’ articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell’arco temporale di durata dell’accordo (Comunicato n.3 del 3 luglio 2024 Dipartimento per gli affari interni e territoriali).