Con l’ordinanza n. 32357 del 13/12/2024, la Cassazione ha stabilito che l’esonero IMU non spetta in tutti i casi in cui non vi è la destinazione concreta ed effettiva dell’immobile all’attività esentabile, salvo che il mancato utilizzo non rappresenti una fase transitoria, finalizzata al recupero effettivo del fabbricato.