Le delibere tariffarie inerenti ai tributi locali devono essere tempestivamente impugnate entro il termine di cui all’art. 29 c.p.a. decorrente dalla data di pubblicazione, senza la necessità di attendere alcun atto applicativo, qualora siano direttamente lesive di una determinata categoria di contribuenti (Sentenza n. 7601 Consiglio di Stato).