La deliberazione n. 8/2026 della Corte dei Conti per la Toscana conferma il rigido principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, fondato sull’articolo 23 della Costituzione, il quale impedisce agli Enti locali di negoziare o rinunciare discrezionalmente a tributi, sanzioni e interessi senza una specifica previsione di legge.