L’accertamento induttivo dell’imposta di soggiorno non può reggersi esclusivamente sull’incrocio meccanico di dati con i portali di pubblica sicurezza. A consolidare questo principio è una pronuncia della Giustizia Tributaria di secondo grado, che fissa importanti paletti sia metodologici che processuali in materia di controlli fiscali condotti dagli enti locali sulle strutture ricettive.