Un operatore che dichiara in fase di gara di applicare il medesimo Contratto di lavoro nazionale individuato dalla Stazione appaltante e di avere formulato l’offerta economica nel rispetto delle condizioni previste da tale contratto, non può dopo l’aggiudicazione e l’avvio dell’esecuzione, successivamente alle verifiche espletate circa l’effettività dell’impegno assunto, modificare la dichiarazione resa in gara, adducendo di avere commesso un errore. Tale condotta è illegittima e costituisce un tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante.