Esclusione dalle quote 80/20 e copertura nel quadro economico dell’opera. Diverso regime per IMU e TARI
Con la deliberazione n. 103/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti interviene su uno dei nodi più dibattuti nella gestione degli incentivi tecnici: il trattamento contabile dell’IRAP ai sensi dell’articolo 45 del Dlgs 36/2023.
Il parere, reso su richiesta del Comune lombardo, offre un chiarimento netto: le risorse destinate agli incentivi, nel limite del 2% dell’importo posto a base di gara, devono essere considerate al netto dell’IRAP. Ne consegue che l’imposta regionale non può incidere sulla quota destinata al personale tecnico, né essere ricompresa nelle percentuali dell’80% (incentivi) o del 20% (altre finalità).
IRAP fuori dal perimetro degli incentivi
Il Collegio fonda la propria ricostruzione su un duplice ordine di argomenti.
Da un lato, valorizza il dato letterale dell’articolo 45, comma 3, che include espressamente solo gli oneri previdenziali e assistenziali, senza menzionare l’IRAP. Dall’altro, richiama la natura dell’imposta quale onere proprio dell’amministrazione, non traslabile sui dipendenti.
Ne deriva un principio centrale: qualsiasi riduzione dell’incentivo tecnico per effetto dell’IRAP è illegittima, in quanto finirebbe per trasferire sul personale un carico fiscale che la legge pone esclusivamente in capo all’ente.
Copertura nel quadro economico
Sul piano contabile, la Corte individua la soluzione nella collocazione dell’IRAP all’interno del quadro economico dell’opera, in coerenza con l’articolo 5 dell’allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici. In particolare, l’imposta trova copertura tra le somme a disposizione, alla voce relativa a “IVA ed eventuali altre imposte”.
Questa impostazione consente di salvaguardare sia l’integrità degli incentivi spettanti al personale sia gli equilibri di bilancio, evitando effetti distorsivi già emersi nella prassi applicativa.
Il parere si inserisce inoltre nel solco degli indirizzi operativi già espressi dal MIT e delle indicazioni contabili della Commissione Arconet, che hanno individuato nel meccanismo del “giro contabile” la modalità corretta di registrazione dell’onere.
Il diverso regime per IMU e TARI
Di particolare rilievo è anche la risposta al terzo quesito, relativo agli incentivi collegati al maggior gettito IMU e TARI (articolo 1, comma 1091, legge 145/2018).
In questo caso, la Corte esclude ogni analogia: il legislatore ha infatti previsto un criterio di onnicomprensività, stabilendo che la quota del 5% del maggior gettito sia già comprensiva anche dell’IRAP.
Pertanto, diversamente dagli incentivi tecnici, l’imposta deve essere assorbita all’interno dello stanziamento, senza possibilità di finanziamento esterno e senza ulteriori oneri per il bilancio dell’ente.
Un chiarimento sistematico
La deliberazione n. 103/2026/PAR contribuisce a ricondurre a sistema una materia caratterizzata da incertezze interpretative stratificate nel tempo. Il punto di equilibrio individuato dalla Corte appare chiaro:
Con la deliberazione n. 103/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti interviene su uno dei nodi più dibattuti nella gestione degli incentivi tecnici: il trattamento contabile dell’IRAP ai sensi dell’articolo 45 del Dlgs 36/2023.
Il parere, reso su richiesta del Comune lombardo, offre un chiarimento netto: le risorse destinate agli incentivi, nel limite del 2% dell’importo posto a base di gara, devono essere considerate al netto dell’IRAP. Ne consegue che l’imposta regionale non può incidere sulla quota destinata al personale tecnico, né essere ricompresa nelle percentuali dell’80% (incentivi) o del 20% (altre finalità).
IRAP fuori dal perimetro degli incentivi
Il Collegio fonda la propria ricostruzione su un duplice ordine di argomenti.
Da un lato, valorizza il dato letterale dell’articolo 45, comma 3, che include espressamente solo gli oneri previdenziali e assistenziali, senza menzionare l’IRAP. Dall’altro, richiama la natura dell’imposta quale onere proprio dell’amministrazione, non traslabile sui dipendenti.
Ne deriva un principio centrale: qualsiasi riduzione dell’incentivo tecnico per effetto dell’IRAP è illegittima, in quanto finirebbe per trasferire sul personale un carico fiscale che la legge pone esclusivamente in capo all’ente.
Copertura nel quadro economico
Sul piano contabile, la Corte individua la soluzione nella collocazione dell’IRAP all’interno del quadro economico dell’opera, in coerenza con l’articolo 5 dell’allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici. In particolare, l’imposta trova copertura tra le somme a disposizione, alla voce relativa a “IVA ed eventuali altre imposte”.
Questa impostazione consente di salvaguardare sia l’integrità degli incentivi spettanti al personale sia gli equilibri di bilancio, evitando effetti distorsivi già emersi nella prassi applicativa.
Il parere si inserisce inoltre nel solco degli indirizzi operativi già espressi dal MIT e delle indicazioni contabili della Commissione Arconet, che hanno individuato nel meccanismo del “giro contabile” la modalità corretta di registrazione dell’onere.
Il diverso regime per IMU e TARI
Di particolare rilievo è anche la risposta al terzo quesito, relativo agli incentivi collegati al maggior gettito IMU e TARI (articolo 1, comma 1091, legge 145/2018).
In questo caso, la Corte esclude ogni analogia: il legislatore ha infatti previsto un criterio di onnicomprensività, stabilendo che la quota del 5% del maggior gettito sia già comprensiva anche dell’IRAP.
Pertanto, diversamente dagli incentivi tecnici, l’imposta deve essere assorbita all’interno dello stanziamento, senza possibilità di finanziamento esterno e senza ulteriori oneri per il bilancio dell’ente.
Un chiarimento sistematico
La deliberazione n. 103/2026/PAR contribuisce a ricondurre a sistema una materia caratterizzata da incertezze interpretative stratificate nel tempo. Il punto di equilibrio individuato dalla Corte appare chiaro:
- per gli incentivi tecnici, l’IRAP resta fuori dal tetto del 2% ed è a carico dell’amministrazione;
- per gli incentivi da recupero tributario, opera invece un principio di inclusione nel limite di legge.
Un approdo che rafforza la tutela del personale beneficiario degli incentivi e, al contempo, impone agli enti una più attenta costruzione del quadro economico degli interventi.
(Corte dei Conti, sezione regionale di controllo Lombardia-delibera 103/2026)