In merito all’aliquota IVA applicabile alla cessione di un bene, ristrutturato, a un Comune da destinare a nuova sede municipale, cessione che avviene per effetto dell’estinzione del diritto di superficie, operata dal Comune, previsto dal contratto di locazione finanziaria in costruendo, si precisa che a tali somme non può trovare applicazione «l’aliquota IVA del 10 per cento, essendo l’opera in questione riconducibile a quelle di ”urbanizzazione secondaria”» come previsto dal citato numero 127quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto la corresponsione delle somme non concerne, il trasferimento, a titolo derivativo, del diritto reale di proprietà (Risposta n. 162/2024 Agenzia delle Entrate).