La circostanza che l’Ente detenga giacenze e somme ingenti in conti non di tesoreria sottolinea l’esigenza di una verifica da parte dell’Organo di revisione sulla cassa, come previsto dall’art. 223 del TUEL, che si spinga a indagare i motivi di tale disponibilità extra ordinem sul titolo autorizzatorio di essa e sulle dinamiche di una necessaria riconduzione della gestione alle garanzie normativamente stabilite dettate per una loro puntuale rendicontazione, per modo che, in ossequio al principio contabile di chiarezza (secondo cui: “Le informazioni contenute nei bilanci devono essere comprensibili per gli utilizzatori e devono essere esposte in maniera sintetica e analitica, in modo da rendere possibile l’esame dei dati contabili e un’adeguata rappresentazione dell’attività svolta. I documenti di bilancio devono presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali coerente con le definizioni e le classificazioni del bilancio stesso. L’adozione di una corretta classificazione dei dati contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica e consente di svolgere le necessarie analisi finalizzate al miglioramento della qualità della spesa. Il principio della chiarezza rafforza il contenuto del principio della veridicità, in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero”).