L’articolo l, comma l, della Legge 23 luglio 1998, n. 251, stabilisce che il personale dipendente dalle società per azioni Fime, Fime leasing, Fime factoring e Fimat a cui non siano state applicate le disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni,
può essere assunto in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell’ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.