Nulla osta alla nomina ad assessore di un professionista (architetto, ingegnere o geometra) con delega alla Cultura o all’Ambiente, e non sussiste per tale assessore alcun obbligo di astenersi dall’esercizio di detta attività professionale ai sensi dell’art. 78, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, sempre che le materie ivi previste (urbanistica, edilizia e lavori pubblici) non rientrino indirettamente nell’esercizio della delega suddetta. Resta comunque fermo l’obbligo per lo stesso assessore di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti, non solo la materia urbanistica e/o di edilizia privata e pubblica, ma più in generale interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado, ai sensi del comma 2 del citato art. 78.