Obbligatorio dal 2025 per tutti gli enti territoriali, il PAFC è un documento autonomo rispetto al bilancio, che deve essere approvato entro il 28 febbraio di ogni anno, anche in assenza del bilancio di previsione.
L’obbligo riguarda tutte le pubbliche amministrazioni.
Riferimenti normativi principali
Art. 6, comma 1, D.L. 155/2024
- Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
- Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.
Sul sito Arconet sono pubblicati i due modelli di piano a seconda del regime contabile degli enti
Per gli enti territoriali il Piano deve essere predisposto utilizzando il modello pubblicato sul sito Arconet, dove sono stati resi disponibili due diversi modelli:
- Modello di piano annuale dei flussi di cassa degli enti territoriali e dei loro enti strumentali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che adottano la contabilità finanziaria (formato XLSX – dimensione 51 Kb)
- Modello di piano annuale dei flussi di cassa degli enti strumentali degli enti territoriali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che adottano la contabilità economico patrimoniale (formato XLSX – dimensione 49 Kb)
Indicazioni operative per gli enti territoriali emerse dalla pubblicazione dei modelli da parte di Arconet.
Il piano è composto da previsioni trimestrali di incassi e pagamenti, esposte con dati cumulati per i trimestri successivi al primo.
Nelle colonna sono riportati i dati Siope n-2 e le previsioni di cassa. Per l’anno 2026 ci saranno quindi i dati Siope 2024 e gli importi previsionali 2026
La classificazione delle entrate e delle spese del Piano dei flussi di cassa prevista nel modello, definita sulla base dei primi livelli della codifica SIOPE, può essere ulteriormente articolata e dettagliata, seguendo la codifica SIOPE.
Organo competente
Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell’organizzazione dell’ente, il Piano dei flussi di casa è adottato con delibera di giunta o dell’organo esecutivo dell’ente.
Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall’organo esecutivo.
Il Piano dei flussi di cassa è aggiornato trimestralmente con atto del responsabile finanziario.
Modalità operative
Le previsioni trimestrali del Piano sono elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell’ente, anche tenendo conto dell’andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti (consultabili dal sito internet www.SIOPE.it), e in considerazione delle novità e delle peculiarità dell’esercizio (le nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o modifiche del quadro normativo).
Particolare attenzione va posta alla programmazione delle opere pubbliche, il cui inserimento nel piano deve tenere conto dei cronoprogrammi di esecuzione dei lavori.
Verifiche trimestrali
Al fine di garantirne l’efficacia nel corso dell’esercizio, il Responsabile del servizio finanziario provvede a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla Giunta/organo esecutivo dell’attuazione del Piano.
La verifica e l’aggiornamento del prospetto sono effettuati:
– sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE e aggiornando le previsioni dei trimestri successivi, conseguentemente la descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell’esercizio è ridenominata “”Incassi effettivi””/””Pagamenti effettivi””;
– riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;
– tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.”
Obbligo anche per gli enti in esercizio o gestione provvisoria
Il Piano annuale dei flussi di cassa è adottato anche dagli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, in quanto l’assenza delle previsioni del bilancio di cassa rende ancora più necessarie le previsioni del piano annuale dei flussi di cassa.
Esclusioni
Gli enti che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’art. 40 del DL 19 del 2024, nel 2025 proseguono la sperimentazione del Programma dei pagamenti (allegato n. 3 all’accordo sottoscritto con il Ministro dell’economia e delle finanze).
A seguito dell’adozione, il Piano annuale dei flussi di cassa è trasmesso all’organo di revisione per la verifica prevista dall’art. 6, comma 2, del DL 155 del 2024. Tale norma affida infatti ai revisori la verifica sull’avvenuta predisposizione del piano.
Quesito Arconet
il nostro Ente chiede un chiarimento in merito alla corretta compilazione del modello di piano annuale dei flussi di cassa, previsto dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189.
Dalle previsioni dei flussi di cassa per i primi tre trimestri, risulta necessario il ricorso all’anticipazione di tesoreria per i seguenti importi:
- € 1.243.298 alla fine del primo trimestre,
- € 853.812 alla fine del secondo trimestre,
- € 711.275 alla conclusione del terzo trimestre.
Alla fine dell’esercizio, il fondo di cassa è previsto tornare positivo.
Dall’impostazione del prospetto, ci sembra corretto inserire tra le previsioni del Titolo 5 di uscita l’importo previsto per le restituzioni da contabilizzare nel trimestre. Tuttavia, l’inserimento di tale importo determina un ricorso all’anticipazione che risulta sempre crescente, nonostante le maggiori entrate previste – ad esempio – nel secondo trimestre.
Questa modalità di compilazione comporta infine che la colonna delle previsioni di cassa al 31/12/2025 coincida perfettamente con gli stanziamenti di cassa dell’ente, ma che il fondo di cassa alla fine dell’anno risulti differente dal fondo di cassa finale presunto (esattamente per l’importo inserito nel Titolo 5 relativo alle anticipazioni ricevute).
Si chiede, pertanto, un riscontro in merito alla correttezza dell’impostazione seguita ed alla necessità di procedere con una quadratura degli importi esterna al modello oppure eventuali indicazioni operative alternative.
Risposta
In risposta al vostro quesito si precisa che, nella redazione del Piano annuale dei flussi di cassa, non è richiesto che le previsioni degli incassi e dei pagamenti corrispondano alle previsioni di cassa iscritte nel bilancio 2025/2027.
La corrispondenza dei dati non è richiesta proprio in considerazione delle modalità di elaborazione previste, per le anticipazioni del tesoriere, nel Piano annuale dei flussi di cassa: differenza tra i pagamenti programmati dall’ente e le risorse liquide disponibili in ciascun trimestre.
Per le altre voci del Piano dei flussi di cassa, diverse da quelle relative all’anticipazione e al rimborso delle anticipazioni di ciascun trimestre, si presuppone, invece, la coerenza con le previsioni di cassa del bilancio 2025-2027.
Tali diverse modalità rispondono all’obiettivo del Piano nazionale dei flussi di cassa che è quello di evidenziare la capacità delle risorse liquide disponibili in ciascun trimestre a far fronte ai pagamenti di ciascun periodo.
Tale obiettivo non sarebbe stato conseguito rappresentando le anticipazioni del tesoriere nel Piano dei flussi di cassa con le stesse modalità con cui sono iscritte nel bilancio di previsione.
Infatti, tutti gli enti iscrivono in bilancio le previsioni riguardanti le anticipazioni del tesoriere e il relativo rimborso, al solo fine di autorizzarle, anche gli enti che non ricorrono mai a tali risorse.
La rappresentazione delle anticipazioni del tesoriere nel Piano dei flussi di cassa non ha finalità autorizzatoria ma di programmazione delle effettive esigenze di ricorrere alle anticipazioni.
Anche con riferimento alle colonne riguardanti i dati SIOPE degli esercizi precedenti, i pagamenti relativi al rimborso dei prestiti devono essere inseriti solo se, nel corso del trimestre, l’ammontare delle riscossioni non è stato in grado di far fronte ai pagamenti effettuati.
Se nel corso del trimestre l’ammontare dell’anticipazione e del relativo rimborso corrispondono, vuol dire che le riscossioni del trimestre sono state in grado di far fronte ai pagamenti del medesimo periodo, e al termine del trimestre non era aperta nessuna anticipazione.
Pertanto, con riferimento alle colonne SIOPE di ciascun trimestre, i pagamenti relativi al rimborso delle anticipazioni sono inseriti per un importo pari alla differenza tra l’importo del rimborso e quello delle anticipazioni (se il rimborso è superiore alle anticipazioni).
Differenze PAFC 2026
Il primo PAFC, predisposto per il 2025, è nato da una norma entrata in vigore a fine 2024, quando la maggior parte degli Enti aveva già predisposto il nuovo bilancio 2025/2027, con previsioni di cassa spesso più dettate da automatismi dei software in dotazione che da analisi attenta sulle reali capacità di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese.
E’ sufficiente confrontare i dati previsionali di cassa con i flussi Siope per rendersi conto di quanto tali previsioni, almeno fino al 2024, fossero lontane dalla realtà.
Ora, il principio della veridicità e della coerenza dei dati di bilancio, impone un cambio di rotta. Se nel corso del 2025 gli enti si sono trovati a dover adeguare le previsioni di cassa sulla base del nuovo Piano dei flussi, l’esperienza acquisita impone che già a partire dal 2026, la situazione si inverta, con un’attenzione alle previsioni di cassa che, se già inserite correttamente a bilancio, diventano base e guida per la predisposizione del Piano.
Per fare ciò è quindi necessario che il piano venga costruito prima di indicare le previsioni di cassa nello schema di bilancio, in modo da garantire coerenza fra le previsioni che si riferiscono alle medesime entità.
Il processo è simile a quello di costruzione del bilancio partendo dal PEG. Allo stesso modo la previsione di cassa di ciascun capitolo di PEG deve essere ragionata per confluire poi, al termine del processo, in previsioni di cassa cumulate ma ragionate.
La coerenza delle previsioni di cassa con il Piano diventa in tal modo lo strumento indispensabile per il rispetto e le verifiche di quanto previsto dall’art.183 comma 8 del TUEL in base al quale l’assunzione degli impegni di spesa può avvenire solo se compatibile con il programma dei pagamenti e con i vincoli di finanza pubblica.
Si ricorda infine che, a normativa vigente, il limite per l’anticipazione di tesoreria rientra nella norma base, scadendo nel 2025 la deroga che consente di arrivare a prevedere i 5 dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente.
Approfondimento a cura di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini