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I commercialisti della
pubblica amministrazione

Nota. Gestione contabile – Nuovo CCNL Comparto Enti Locali 2022/2024

Elena BrunettoPatrizia Ruffini
È di questi giorni la notizia della sottoscrizione della pre-intesa tra ARAN e le parti sociali relativa al nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022/2024, che disciplina sia la parte giuridica sia quella economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024.Essendo ormai prossimi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2025 e considerate le tempistiche entro cui il nuovo CCNL dovrà essere applicato, possono essere utili alcune riflessioni in merito alla gestione contabile delle relative poste.Il contratto prevede incrementi retributivi medi mensili lordi pari a € 136,76 per tredici mensilità, corrispondenti a un aumento del 5,78% sul monte salari 2021. Tale percentuale, integrata dello 0,22% per il trattamento accessorio, comporta un incremento complessivo di circa € 140 mensili.È utile chiarire che la firma della pre-intesa rappresenta soltanto il primo passo verso la sottoscrizione definitiva del contratto, condizione indispensabile per procedere all’adeguamento delle retribuzioni e al pagamento degli arretrati.La pre-intesa dovrà essere sottoposta all’esame della Corte dei Conti e, solo a seguito del relativo parere positivo, si potrà procedere alla firma definitiva.Una volta stipulato il contratto, gli enti avranno 30 giorni di tempo per erogare gli arretrati.A titolo di riferimento, si ricorda che per la precedente tornata contrattuale (triennio 2019/2021) furono necessari circa tre mesi per completare l’iter.Si ritiene pertanto improbabile che il procedimento possa concludersi entro il 2025. Conseguentemente, gli enti dovranno presumibilmente procedere all’adeguamento delle retribuzioni e al pagamento degli arretrati nei primi mesi del 2026.Pagamento degli arretratiPresupponendo l’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 entro il 31/12/2025 e la stipula del contratto prima dell’approvazione del rendiconto 2025, sarà verosimilmente necessario utilizzare le quote accantonate del risultato di amministrazione presunto per il pagamento degli arretrati riferiti al periodo 2022/2025, mediante variazione al bilancio 2026/2028 di competenza del Consiglio.Si ricorda che, per procedere a tale variazione prima dell’approvazione del rendiconto, la Giunta deve adottare preventivamente la delibera di aggiornamento dell’accantonamento dell’avanzo presunto, con la ricognizione di tutte le voci di entrata e di spesa (art. 187, comma 3-sexies, TUEL).Gli enti in disavanzo dovranno rispettare i limiti di utilizzo delle quote accantonate.Dal punto di vista operativo, essendo ormai note le somme definite dal CCNL 2022/2024, si consiglia agli enti di verificare che gli accantonamenti iscritti nel bilancio 2025, sommati a quelli effettuati negli esercizi precedenti e già confluiti nel risultato di amministrazione, siano sufficienti a coprire l’intero importo degli arretrati dovuti.In caso contrario, l’ente potrà intervenire:
  • mediante variazione di bilancio per incrementare l’accantonamento in competenza 2025, oppure
  • in sede di determinazione dell’avanzo presunto (e poi dell’avanzo definitivo), aumentando gli accantonamenti con apposita variazione in occasione dell’approvazione del rendiconto.
Si ricorda inoltre che dovranno essere conservate negli accantonamenti anche le quote necessarie a corrispondere gli arretrati dell’annualità 2025 relativi al futuro CCNL 2025/2027, nonché le quote riferite al personale dirigente e ai Segretari comunali, la cui contrattazione per il triennio 2022/2024 non è ancora conclusa.Stanziamenti di competenza 2026–2028Oltre al pagamento degli arretrati, gli enti dovranno procedere all’adeguamento delle retribuzioni mensili.Poiché gli importi sono ormai noti e l’adeguamento dovrà avvenire nei primi mesi del 2026, nella quantificazione delle previsioni del nuovo bilancio è opportuno iscrivere nei capitoli di spesa relativi alle retribuzioni in competenza 2026 gli importi già adeguati.In tal modo, il Fondo per i rinnovi contrattuali, da iscrivere nella missione 20, potrà essere limitato alle quote riferite al CCNL 2025/2027 e al personale dirigente/segretariale, evitando ulteriori prelievi dalle somme accantonate sui capitoli a inizio esercizio.

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