La progettazione svolta da un dipendente pubblico, sebbene in regime part-time, non può essere utilizzata dallo stesso (o dall’operatore economico in cui egli sia, a qualsiasi titolo, inserito) per integrare i requisiti tecnico professionali, necessari in base alla lex specialis di una gara pubblica, in quanto si tratta di attività imputabile esclusivamente all’amministrazione, all’interno della cui complessa organizzazione si inserisce la prestazione intellettuale, priva di profili di autonomia e della caratteristica dell’intuitu personae.