Il quesito posto al MIT riguarda la corretta terminologia da utilizzare negli atti di gara — come la decisione a contrarre e la lettera di invito — per le procedure complementari avviate dopo il 1° gennaio 2024, ma che risultano ancora disciplinate dal vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016) in virtù delle norme transitorie La risposta chiarisce che la dizione corretta da impiegare è quella di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con esplicito riferimento all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. Questo accade perché, quando una procedura è regolata dal precedente impianto normativo, l’intero assetto delle figure e delle attribuzioni deve rimanere coerente con quella specifica fonte legislativa.