I proventi sono generati da operazioni non di scambio, ovvero quando una pubblica amministrazione riceve risorse o l’estinzione di passività senza un obbligo sinallagmatico, ossia senza l’obbligo di fornire una prestazione specifica in cambio della risorsa ricevuta. L’Itas 9 introduce tuttavia una condizione da verificare: l’iscrizione nel conto economico dei proventi avviene nell’esercizio in cui si costituisce il diritto all’afflusso delle risorse, salvo che per la stessa operazione non venga rilevata una passività corrispondente.
Che cosa significa questo? La rilevazione di una passività si concretizza quando esiste una condizione a carico del beneficiario della risorsa, generando un obbligo di risultato o un obbligo di fare, pena la restituzione delle risorse. In altre parole, gli enti devono verificare se l’entrata, che dal punto di vista finanziario è stata accertata, è soggetta a qualche vincolo di attività. In tal caso, in ambito Accrual, si dovrà contabilizzare un debito verso il soggetto erogante per rappresentare il rischio di dover restituire le somme, in caso di mancato utilizzo o utilizzo difforme da quanto indicato nell’atto di assegnazione.
Le linee guida dell’Itas 9 forniscono un esempio chiaro: Un’amministrazione pubblica riceve un contributo da un’amministrazione centrale, da destinare a una specifica categoria di utenti, con uno stanziamento complessivo pari a 100.000 euro. Nella delibera è previsto il deflusso a titolo definitivo delle risorse, subordinato all’obbligo di rendicontazione dei contributi erogati. La delibera prevede l’immediato trasferimento di risorse a favore dell’amministrazione, con l’obbligo di restituzione in caso di mancata o errata distribuzione del contributo secondo le modalità previste.