La Corte costituzionale, con la sentenza numero 17 del 19 febbraio 2026 , ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 262, comma 1, del Testo unico degli enti locali, sollevate dal TAR Campania.
La Corte ha ribadito quanto già affermato nella sentenza numero 91 del 2025, e cioè che la scelta del legislatore di far discendere alla mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio di un ente in dissesto lo scioglimento del Consiglio non è irragionevole, in quanto la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e di norme statali in materia di ordinamento finanziario degli enti locali.