La Sezione d’Appello della Corte dei conti per la Sicilia, con la sentenza n. 59/A/2025, ha ribadito i principi della responsabilità amministrativa in materia di danno erariale derivante da mancate entrate. Il caso analizzato riguarda l’occupazione prolungata di un impianto sportivo comunale da parte di una società calcistica dopo la scadenza del contratto. Nonostante l’assenza di un titolo valido e la nota crisi finanziaria della società, l’amministrazione ha continuato a consentire l’uso della struttura per permettere l’iscrizione ai campionati, omettendo però di avviare azioni concrete di recupero crediti. Questa inerzia ha portato alla definitiva irrecuperabilità delle somme a causa del fallimento della società utilizzatrice.
Il Collegio ha ravvisato una condotta gravemente negligente nel mancato avvio della riscossione coattiva, interpretando tale omissione come un palese disinteresse verso le finanze pubbliche. La sentenza sottolinea che, in presenza di occupazioni senza titolo, i dirigenti non possono limitarsi a semplici solleciti formali, ma hanno il dovere di attivare procedure esecutive basate sulle tariffe vigenti. Tale responsabilità sussiste indipendentemente dall’assenza di un contratto formale o di direttive politiche specifiche, poiché la tutela del patrimonio dell’ente rientra tra i doveri gestionali autonomi del funzionario.
Un punto centrale della decisione riguarda l’impossibilità di compensare il danno finanziario con presunti vantaggi sociali o d’immagine derivanti dall’attività sportiva. La Corte ha chiarito che non può essere applicata la compensazione tra perdite e benefici se manca un nesso causale unico tra il fatto dannoso e l’utilità ricevuta. Inoltre, non sono state ammesse in detrazione le spese di manutenzione e guardiania sostenute dal privato, poiché si trattava di oneri già previsti a suo carico e che quindi non hanno generato alcun arricchimento aggiuntivo per il Comune.
In conclusione, la condanna del dirigente e dell’assessore coinvolti è stata confermata, sebbene l’importo dell’addebito sia stato ridotto in considerazione della complessità della vicenda e della generale inerzia degli organi politici. La pronuncia funge da monito per la pubblica amministrazione, evidenziando come il ritardo nell’escussione delle garanzie o nel recupero dei crediti prima di un fallimento rappresenti un elemento determinante per l’accertamento della colpa grave.
(Sezione d’Appello della Corte dei conti per la Sicilia, sentenza n. 59/A/2025)