Per le Unioni di Comuni nate dopo il 2008, il limite della spesa di personale (ai sensi della legge 296/2006) si calcola aggregando i costi sostenuti nel 2008 dai singoli Comuni aderenti. Questo valore storico funge da tetto massimo per la somma delle spese attuali dell’Unione e dei Comuni stessi, garantendo che il consolidamento dei servizi non superi la capacità finanziaria originaria.