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I commercialisti della
pubblica amministrazione

MEF. FAQ Accrual

È attiva l’assistenza per le pubbliche amministrazioni assoggettate agli adempimenti della fase pilota 2025 e la sezione dedicata alle FAQ.

Di seguito pubblichiamo alcune delle risposte più interessanti pubblicate sul sito del MEF.

  1. (ITAS 4) I principi indicati nell’ITAS 4, con particolare riferimento alla valutazione iniziale, riguardano tutti i beni già esistenti nel patrimonio dell’Ente oppure solo le nuove acquisizioni in pieno regime di contabilità accrual? 

I principi indicati nell’ITAS 4, con particolare riferimento alla valutazione iniziale, riguardano tutti i beni acquisiti in pieno regime di contabilità accrual.
La nota SeSD n. 158 del 2025, disponibile nella sezione approfondimenti del sito dedicato alla Riforma accrual (https://accrual.rgs.mef.gov.it), contiene elementi utili alla prima valutazione dei beni già esistenti nel patrimonio dell’Ente e da questo controllati.

  1. (ITAS 4, ITAS 6) Nel caso di un fabbricato di proprietà di una pubblica amministrazione A concesso in uso gratuito a una pubblica amministrazione B, quest’ultima, in applicazione del principio del controllo, dovrebbe iscrivere il bene nel proprio stato patrimoniale, pur in assenza della titolarità giuridica della proprietà? Diversamente, qualora la concessione avvenga a titolo oneroso, con conseguente beneficio economico in capo alla pubblica amministrazione A, il fabbricato dovrebbe continuare a essere iscritto nello stato patrimoniale di quest’ultima?

Nel caso in esame, è necessario analizzare i termini dell’accordo intercorrente tra l’Amministrazione A e l’Amministrazione B.
Con riferimento alla prima domanda, si rinvia alle disposizioni contenute nel par.7 di ITAS 4 secondo il quale il controllo deve essere esercitato in forza di un valido titolo giuridico. L’uso, ancorché gratuito, essendo un diritto reale di godimento, è certamente un valido titolo giuridico che legittima l’esistenza del controllo.
Con riferimento alla seconda domanda, occorre valutare se la fattispecie prospettata rientri nell’ambito di applicazione dell’ITAS 6, ossia se si configuri come un accordo per servizi in concessione. Ciò si verifica qualora il soggetto concessionario utilizzi l’attività patrimoniale per fornire un servizio pubblico per conto dell’amministrazione concedente, per un periodo determinato e a fronte di un corrispettivo, con mantenimento del controllo in capo all’amministrazione A. In tale ipotesi, la contabilizzazione deve avvenire in conformità a quanto previsto dai paragrafi 5 e 6 dell’ITAS 6.
L’Ente che ha la proprietà ma non il controllo del bene non potrà iscriverlo nel proprio stato patrimoniale. Tale Ente contabilizzerà solo i benefici economici che riceverà dal contratto d’uso a titolo oneroso. Si ritiene opportuno ricordare che la disciplina degli inventari di beni pubblici impone all’ente proprietario di tenere aggiornate le varie schede dei beni di proprietà, precisando anche il titolo giuridico per il quale lo specifico bene è detenuto da terzi. Sull’inventariazione si rinvia anche a quanto riportato nella Nota SeSD n. 158 del 2025, disponibile nella sezione approfondimenti del sito dedicato alla Riforma accrual.

  1. (ITAS 4). Quando un bene vincolato culturalmente deve essere riclassificato come bene culturale non demaniale (in concessione/non in concessione)?

In caso di prima iscrizione in bilancio o di prima applicazione degli standard ITAS, occorre innanzitutto valutare se il bene assoggettato a vincolo culturale possa essere qualificato come attività del patrimonio culturale ai sensi dell’ITAS 4. A tal fine, il bene deve presentare congiuntamente:
•    i requisiti di bene culturale previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
•    i requisiti di attività definiti dal Quadro Concettuale ITAS.
Qualora il bene vincolato culturalmente soddisfi entrambe le condizioni e possa quindi essere qualificato come attività del patrimonio culturale, si pone il tema della corretta classificazione ai fini di bilancio, nonché della relativa imputazione nel piano dei conti, sulla base delle categorie ivi previste.
Ai sensi del paragrafo 9 dell’ITAS 4, il bene con vincolo culturale deve essere classificato, in conformità alle disposizioni del Codice civile, tra i beni demaniali oppure tra i beni patrimoniali indisponibili, con relativa indicazione separata.
Nelle linee guida riferite all’ITAS 4 sono riportati alcuni esempi di attività del patrimonio culturale classificate tra i beni demaniali  (ad esempio gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche) e tra i beni indisponibili (ad esempio le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo).
Si segnala che la Nota SeSD n. 158 del 2025, disponibile nella sezione approfondimenti del sito dedicato alla Riforma accrual, fornisce utili indicazioni in merito alla classificazione di queste attività, ricordando che la disciplina del Codice dei beni culturali va coordinata con l’art. 822 del Codice civile, al fine della classificazione come bene demaniale o bene del patrimonio indisponibile.
I beni sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico di proprietà di terzi ma controllati dall’amministrazione, o di proprietà dell’amministrazione ma non destinati ad un pubblico servizio, sono invece da classificare come beni disponibili. In nota integrativa, ai sensi di ITAS 4, paragrafo 74, si riporterà l’informazione in merito al vincolo che grava sul bene.

  1. (ITAS 5) Un ente è beneficiario di un fondo PNRR finalizzato all’implementazione di un software per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). La proprietà del software resta in capo a un’associazione, che provvederà anche alla relativa implementazione e fatturerà i servizi all’ente. Dal punto di vista della contabilità economico-patrimoniale, qual è la corretta classificazione di tali costi? È possibile iscrivere il software come immobilizzazione immateriale, anche se la proprietà giuridica del programma non appartiene all’ente? 

Se l’associazione conserva la proprietà del software e cede all’ente l’utilizzo dello stesso attraverso un contratto di licenza, a fronte del pagamento di un canone annuale, il costo sostenuto andrebbe rilevato quale costo di competenza.
Se, invece, l’associazione cede all’ente una licenza d’uso pluriennale del software, il costo sostenuto per l’implementazione può essere capitalizzato se risultano soddisfatte le condizioni nel seguito illustrate.
In conformità a ITAS 5, la capitalizzazione delle spese sostenute per l’implementazione del software nell’ambito delle immobilizzazioni immateriali è subordinata alla sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:
•    identificabilità della risorsa;
•    controllo da parte dell’ente, inteso come potere di ottenere il potenziale di servizio e di limitarne l’accesso a terzi;
•    esistenza di benefici economici futuri o potenziale di servizio pluriennale;
•    attendibilità nella misurazione del costo.
In tale prospettiva, anche un software acquisito tramite diritto di utilizzo può essere qualificato come immobilizzazione immateriale qualora il contratto attribuisca all’ente un diritto sostanziale e autonomo di impiego per un periodo pluriennale.
L’elemento dirimente non è quindi la titolarità formale del diritto di proprietà del software, bensì la verifica del controllo sostanziale.
In particolare, occorre accertare se l’ente:
•    disponga di un diritto di utilizzo esclusivo o comunque autonomo e giuridicamente tutelato;
•    possa beneficiare del sistema per più esercizi;
•    possa limitare l’accesso di altri soggetti alla medesima risorsa;
•    abbia la disponibilità operativa del software indipendentemente dal fornitore (non si tratta cioè di un mero servizio applicativo).
Qualora tali condizioni risultino soddisfatte, i costi sostenuti per l’acquisizione del diritto di utilizzo pluriennale del software sono rilevati nell’ambito delle immobilizzazioni immateriali, unitamente a qualsiasi costo direttamente attribuibile e sostenuto per predisporre la stessa per l’utilizzo.
Diversamente, i corrispettivi versati dovranno essere rilevati come costi per servizi nell’esercizio di competenza, non risultando rispettati i requisiti di controllo richiesti dall’ITAS 5.
La modalità di fatturazione, anche se articolata in canoni annuali, non è elemento dirimente qualora rappresenti la rateizzazione del corrispettivo di un diritto pluriennale acquisito e non il pagamento di un servizio autonomamente rinnovabile anno per anno.
Quanto alle spese di implementazione, occorre distinguere tra costi direttamente imputabili alla configurazione, personalizzazione e integrazione del software, necessari per renderlo idoneo all’uso previsto, e costi che non generano un incremento del potenziale di servizio della risorsa. I primi, se il software è qualificato come immobilizzazione immateriale, devono essere capitalizzati quale parte integrante del costo dell’attività; i secondi, quali ad esempio la formazione del personale o la manutenzione ordinaria, devono essere imputati a conto economico nell’esercizio di sostenimento.
La corretta qualificazione contabile richiede quindi un’analisi puntuale del contenuto sostanziale dell’accordo contrattuale. Il discrimine non risiede nella proprietà formale del software né nella modalità di fatturazione, bensì nella verifica dell’effettivo trasferimento del controllo e del potenziale di servizio pluriennale in capo all’ente.
A completamento dell’analisi del quesito si evidenzia che l’ottenimento del contributo PNRR costituisce un trasferimento vincolato alla realizzazione di un intervento specifico. Con riferimento al contributo occorre applicare ITAS 9, che disciplina i proventi, ossia gli incrementi nel patrimonio netto di un’amministrazione pubblica, diversi da quelli derivanti da conferimenti di mezzi propri, che hanno origine da operazioni non di scambio. Sotto questo profilo occorre verificare la natura del finanziamento e se si tratti di contributo a rendicontazione, il cui ottenimento è subordinato alla realizzazione dell’intervento e alla verifica delle spese sostenute.

  1. (ITAS 10) Gli immobili inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che un Comune intende alienare devono essere esclusi dall’ambito di applicazione dell’ITAS 10, in quanto la gestione e la vendita di immobili non rientrano nell’attività principale dell’amministrazione. Si chiede se tale impostazione sia corretta ai fini della rappresentazione in bilancio secondo gli ITAS.

Sì, l’impostazione è corretta. Di norma, i beni immobili non rientrano tra le rimanenze, salvo il caso in cui l’attività di compravendita immobiliare costituisca l’attività principale dell’amministrazione.
I beni immobili destinati alla vendita sono allocati alla voce F (Altre attività destinate alla vendita) delle attività correnti dello stato patrimoniale attivo.

  1. (ITAS 9) Quando un’operazione genera un ricavo e quando genera un provento?

Il discrimine è la presenza o meno di uno scambio sinallagmatico:
•    se l’amministrazione riceve una controprestazione specifica a fronte della cessione di beni/servizi, siamo in presenza di un ricavo (operazione di scambio);
•    se riceve una risorsa senza obbligo di prestazione specifica a fronte, siamo in presenza di un provento (operazione non di scambio).

  1. (ITAS 9) Quando si rileva un ricavo da vendita di beni? 

Il ricavo si rileva solo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
•    sono trasferiti rischi e benefici;
•    l’amministrazione perde il controllo del bene;
•    è probabile il flusso di benefici economici o il potenziale di servizio;
•    la sua valutazione rispetta i postulati e i vincoli dell’informazione del bilancio di esercizio.
Se permangono rischi significativi (installazione essenziale non conclusa, diritto di recesso, vendita in conto vendita ), non si rileva alcun ricavo.

  1. (ITAS 9) Come si contabilizzano interessi, royalties, canoni e dividendi? 

Sono tutti ricavi da utilizzo, da parte di terzi, di attività patrimoniali e si rilevano quando è probabile l’afflusso dei benefici economici o il potenziale di servizio associati all’operazione e la loro valutazione rispetta i postulati e i vincoli dell’informazione del bilancio di esercizio.
Il momento di rilevazione è:
•    per gli interessi, la maturazione temporale secondo il rendimento effettivo dell’attività;
•    per le royalties/canoni, la maturazione secondo accordo;
•    per i dividendi, quando sorge il diritto a riceverli.

  1. (ITAS 9) Quando si rileva un provento da tributi?

Il provento da tributi è rilevato nell’esercizio in cui si verifica l’evento imponibile, a condizione che:
•    l’amministrazione abbia acquisito il controllo delle risorse;
•    l’ammontare sia determinabile attendibilmente e nel rispetto dei postulati e dei vincoli dell’informazione di bilancio.

  1. (ITAS 10) Come valutare beni acquisiti tramite donazione, ad esempio dispositivi di protezione individuale (DPI), beni sanitari, materiali di consumo? 

I beni ricevuti senza corrispettivo devono essere iscritti tra le rimanenze al valore di mercato alla data dell’acquisizione, ricavato da mercati attivi o listini utilizzabili per beni comparabili.

  1. (ITAS 10) Come valutare beni destinati a essere ceduti gratuitamente o a corrispettivo simbolico (ad esempio vaccini, kit sanitari)? 

Se il bene finale viene ceduto senza corrispettivo o a tariffa simbolica, la rimanenza deve essere valutata al minore tra costo di acquisizione/produzione e costo di sostituzione. Questo vale sia per i beni destinati alla distribuzione diretta sia per i beni destinati a essere utilizzati nella produzione di servizi erogati gratuitamente.

  1. (ITAS 10) Quali metodi di determinazione del costo sono ammessi per beni fungibili (materiali sanitari, reagenti, carburanti, ecc.)?

Per i beni fungibili l’amministrazione può utilizzare:
•    il metodo FIFO (First In, First Out), continuo o a scatti;
•    il metodo del costo medio ponderato, continuo o a scatti.
La scelta deve essere coerente per categorie omogenee e mantenuta costante nel tempo salvo cambiamento motivato di politica contabile.

  1. (ITAS 10) In quali casi è possibile ripristinare una precedente svalutazione?

Il ripristino è possibile solo se le cause che avevano determinato la svalutazione non sussistono più e comunque entro il limite della svalutazione originaria. Il nuovo valore non può superare il minore tra costo e valore netto di realizzo/costo di sostituzione aggiornato.

  1. (ITAS 10) Come si imputano a conto economico i costi delle rimanenze? 

Il costo delle rimanenze è imputato a conto economico:
•    nell’esercizio in cui i beni vengono ceduti o utilizzati;
•    includendo eventuali svalutazioni e ripristini di valore nel periodo in cui si verificano.

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