Domanda: Qual è il corretto trattamento contabile da applicare ai beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni che, in origine, non sono stati acquisiti o realizzati con finalità di vendita? In particolare, si chiede di chiarire se tali beni debbano: continuare a essere classificati tra le immobilizzazioni materiali, applicando i criteri di valutazione previsti dall’ITAS 4;
oppure essere riclassificati tra le rimanenze, con conseguente applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’ITAS 10.
Risposta: Alla luce del quadro normativo richiamato, il trattamento contabile dei beni immobili inclusi nel piano delle alienazioni deve essere valutato considerando la loro natura originaria e la finalità per cui sono stati acquisiti.
L’ITAS 4, par. 4, esclude dal proprio ambito di applicazione i beni destinati alla vendita fin dall’origine, rinviando per tali fattispecie all’ITAS 10 Rimanenze. Tuttavia, ITAS 10, par. 6, limita l’applicazione di questo rinvio solo ai casi in cui la vendita di tali beni rientri nell’attività principale dell’amministrazione. Nel caso in esame, gli immobili non sono stati acquistati o realizzati con l’obiettivo di essere venduti, ma sono nati come beni strumentali all’attività dell’ente. Inoltre, l’alienazione di tali beni non rientra nell’attività principale dell’amministrazione. La successiva decisione di inserirli in un piano delle alienazioni rappresenta una scelta programmatoria di dismissione, che interviene in un momento successivo rispetto alla loro acquisizione.
Di conseguenza, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’ITAS 10 e fino a quando non sarà emanato uno specifico ITAS, ai fini della loro classificazione è necessario ricorrere alle disposizioni generali contenute in ITAS 1.
I beni in questione vanno riclassificati tra le attività correnti (voce F – Altre attività destinate alla vendita) se, a seguito della inclusione nel piano delle alienazioni, sono stati assunti atti conseguenti che ne fanno ritenere attendibile il completamento della dismissione entro il ciclo operativo, convenzionalmente fissato in 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio (salvo diversa durata del ciclo operativo da motivarsi in nota integrativa, ai sensi dello stesso ITAS 1).
Quanto al criterio di valutazione, alla luce dell’attuale quadro contabile, rifacendosi al postulato della prudenza, di cui al par. 2.15 del Quadro Concettuale, è opportuno applicare il minore fra il valore netto contabile e il valore di mercato al netto dei presumibili costi di vendita alla data del bilancio di esercizio.
(MEF, FAQ Accrual n. 30 del 10 luglio 2026)