Domanda: Con riferimento allo schema di Stato Patrimoniale Attivo, si chiede di fornire chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della voce C6 – Crediti per trasferimenti, anche alla luce della relativa nota esplicativa, che richiede la separata indicazione dei crediti per trasferimenti ottenuti e non ancora riscossi e dei crediti per trasferimenti concessi. Analogamente, con riferimento allo schema di Stato Patrimoniale Passivo, si chiedono indicazioni operative per la corretta compilazione della voce H4 – Debiti verso altre amministrazioni pubbliche, in relazione alla nota esplicativa che prevede la separata evidenziazione dei debiti per trasferimenti concessi e non ancora erogati e dei debiti per trasferimenti ricevuti.
Risposta: Alla luce delle indicazioni contenute nelle note esplicative degli schemi di Stato Patrimoniale e degli standard ITAS 9 e ITAS 18, la compilazione delle voci richiamate richiede una distinzione basata sul ruolo assunto dall’amministrazione nel rapporto di trasferimento, ossia se essa operi come soggetto beneficiario oppure come soggetto erogatore.
Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale Attivo, la voce C6 – Crediti per trasferimenti deve essere articolata distinguendo tra crediti derivanti da trasferimenti “ottenuti” e crediti relativi a trasferimenti “concessi”. Nel primo caso rientrano i crediti che sorgono quando l’amministrazione è destinataria di risorse da parte di altri soggetti pubblici: si tratta, in sostanza, del diritto a ricevere somme già maturato, a fronte del quale l’incasso non è ancora avvenuto. In coerenza con l’ITAS 9, tali crediti vengono iscritti quando il diritto è certo, con contropartita rappresentata da un provento oppure, nel caso di trasferimenti condizionati, da una passività.
Diversa è invece la fattispecie dei crediti per trasferimenti concessi, che riguardano l’amministrazione in qualità di soggetto erogante nell’ambito di trasferimenti passivi con condizione, disciplinati dall’ITAS 18. In tali situazioni, quando le risorse sono trasferite con condizione e con obbligo di restituzione in caso di inadempimento, l’ente trasferente rileva non solo una passività (il debito verso il beneficiario per le somme da erogarsi), ma anche un’attività di pari importo, rappresentata appunto dal credito per trasferimenti concessi. Questo credito permane fino al momento in cui il beneficiario dimostra, attraverso la rendicontazione, di aver adempiuto alla condizione, determinando così il venir meno del diritto alla restituzione.
Con riferimento allo Stato Patrimoniale Passivo, la voce H4 – Debiti verso altre amministrazioni pubbliche segue una logica analoga, richiedendo la distinzione tra debiti per trasferimenti concessi e debiti per trasferimenti ricevuti.
I debiti per trasferimenti concessi e non ancora erogati rappresentano obbligazioni attuali dell’amministrazione in quanto soggetto erogatore. In base all’ITAS 18, il debito sorge nel momento in cui l’obbligo di trasferire le risorse diventa vincolante – ad esempio a seguito di un provvedimento amministrativo – anche se il pagamento materiale avverrà in un esercizio successivo.
I debiti per trasferimenti ricevuti, invece, riguardano l’amministrazione in qualità di beneficiaria di risorse soggette a condizione. Secondo l’ITAS 9, quando l’ente riceve fondi vincolati alla realizzazione di una specifica attività, deve inizialmente rilevare una passività di pari importo rispetto alle risorse ricevute, a fronte dell’obbligo di restituzione nel caso di mancato adempimento. Tale debito si riduce progressivamente – trasformandosi in provento imputato al Conto Economico – man mano che la condizione viene soddisfatta attraverso l’utilizzo delle risorse per la finalità prevista.
In sintesi, la corretta compilazione delle voci richiede di rappresentare separatamente le posizioni creditorie e debitorie distinguendo il ruolo svolto dall’amministrazione e la natura (attiva o passiva) del trasferimento, garantendo così una rappresentazione chiara e coerente dei rapporti finanziari in essere con le altre amministrazioni pubbliche.
(MEF, FAQ Accrual n. 33 del 10 luglio 2026)