L’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 e l’art. 11, comma 6, T.U.S.P. costituiscono espressione del generale principio di onnicomprensività del trattamento economico riconoscibile dell’amministratore societario: difatti, la prima disposizione utilizza la locuzione di “costo complessivamente sostenuto” dalla società nell’anno 2013; la seconda disposizione, invece, fa riferimento al “trattamento economico annuo onnicomprensivo”; b) in relazione al suddetto principio il Legislatore ha introdotto un limite di spesa per finalità di coordinamento della finanza pubblica e tutela degli equilibri di bilancio; c) fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di “euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico”, ai fini della definizione dei compensi dell’organo amministrativo rilevano le seguenti componenti: a) i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; b) gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; c) gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono – anche in ragione della continuità dell’erogazione – carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario (Deliberazione n. 62/2024 Corte dei Conti Puglia).