Con il rispetto per gli anni 2024 e 2025, a livello di comparto, dell’equilibrio richiesto dall’articolo 9, comma 1-bis, della legge 243/ 2012 gli enti territoriali possono procedere, nel medesimo periodo, alla legittima contrazione dell’indebitamento (articolo 10 legge 243/2012). Il via libera arriva dalla Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 5 del 9 febbraio 2024 relativa all’esito delle verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio, ex ante ed ex post, da parte del comparto degli enti territoriali. Con le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018, la Corte costituzionale ha sottolineato, tra l’altro, l’esigenza di assicurare la piena disponibilità dell’avanzo di amministrazione agli enti che lo realizzano e del Fondo pluriennale vincolato. Il giudice delle leggi ha anche precisato che il saldo di cui all’articolo 9 della legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo di avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito) deve essere rispettato a livello di comparto regionale e nazionale – e non di singolo ente – anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito (articolo 10 della legge 243/2012). Ogni ente territoriale è, invece, tenuto a osservare esclusivamente gli equilibri di cui al Dlgs 118/2011 – così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 145/2018 – ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, includendo l’utilizzo di avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. L’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri facente parte del rendiconto dell’ente (allegato 10 al Dlgs 118/2011).