La Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione n. 203/2024/PRSE, ha evidenziato diverse criticità nei provvedimenti di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati da un’Amministrazione locale, in conformità con l’art. 20, comma 2, del Testo Unico sulle Società Partecipate (TUSP). La Sezione ha posto particolare attenzione sulla qualifica di alcune partecipate, rilevando che alcune non rientrerebbero nella categoria di “holding pure”, e ha segnalato problematiche relative al fatturato e alla motivazione del mantenimento di partecipazioni in società di finanza etica.