La Corte dei Conti della Lombardia ha stabilito che i costi sostenuti per la sostituzione temporanea di un responsabile tecnico mediante assunzioni ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL devono rispettare i limiti di spesa definiti dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006. Analogamente, anche le spese accessorie come le indennità di risultato e di posizione devono rientrare nel tetto previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, che fissa un limite basato sui valori dell’anno 2016 (Deliberazione n. 233/2024 Corte dei Conti Lombardia).