In merito alla possibilità di procedere alla sottoscrizione della contrattazione integrativa relativa al fondo 2023 nel corso del 2024, ci si pronuncia in senso negativo, stigmatizzando la prassi della cosiddetta “contrattazione tardiva”, ovvero quella che interviene nell’esercizio successivo a quello di riferimento, e affermando che, in assenza di sottoscrizione dell’accordo decentrato entro il 31 dicembre dell’esercizio di competenza, l’Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti (Deliberazione n. 198/2024 Corte dei Conti Lombardia).