In merito al quesito in cui si chiede se il limite complessivo al trattamento accessorio del personale, previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, debba includere il fondo incentivante dipendenti, il fondo salario accessorio del Segretario comunale e il fondo delle posizioni organizzative, o se questi fondi siano distinti e soggetti a limiti separati, la Corte dei Conti ha risposto che il “tetto di spesa” si applica a tutte le risorse destinate al trattamento accessorio, quindi comprende i fondi per il personale di comparto, le posizioni organizzative, i dirigenti e i segretari comunali (Deliberazione n. 195/2024 Corte dei Conti Lombardia).