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Corte dei Conti. Parere sulla gestione del trattamento accessorio del personale nei comuni privi di dirigenza

In merito al quesito in cui si chiede se il limite complessivo al trattamento accessorio del personale, previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, debba includere il fondo incentivante dipendenti, il fondo salario accessorio del Segretario comunale e il fondo delle posizioni organizzative, o se questi fondi siano distinti e soggetti a limiti separati, la Corte dei Conti ha risposto che il “tetto di spesa” si applica a tutte le risorse destinate al trattamento accessorio, quindi comprende i fondi per il personale di comparto, le posizioni organizzative, i dirigenti e i segretari comunali (Deliberazione n. 195/2024 Corte dei Conti Lombardia).

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