L’ articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ss.mm.ii. consente ai comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, ai consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, alle comunità montane e alle unioni di comuni di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza dei dipendenti medesimi (Deliberazione n. 110/2024 Corte dei Conti Puglia).