Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un importante principio in materia di pubblico impiego: anche quando il rapporto di lavoro si interrompe per colpa del dipendente, persino in caso di licenziamento disciplinare senza preavviso, il lavoratore ha comunque diritto a ricevere un’indennità per le ferie maturate e non godute.