Gli importi necessari alla liquidazione dei compensi ai dirigenti o dipendenti che abbiano assistito l’ente locale nel processo tributario, derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, non sono assoggettati ai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 in quanto si tratta di risorse etero-finanziate, previamente acquisite e ritualmente riscosse. Questi incentivi, destinati ai funzionari che hanno rappresentato l’ente nei processi tributari, possono essere assegnati solo dopo il recupero effettivo delle somme, e devono essere regolati da specifiche normative interne (Deliberazione n. 18/2024 Corte dei Conti).