L’ordinanza delle Sezioni Unite n. 1527/2026 sancisce il definitivo superamento della figura del gestore alberghiero come agente contabile, inquadrandolo esclusivamente come responsabile d’imposta.
Per i servizi finanziari dei Comuni, ciò comporta l’immediata cessazione degli obblighi legati alla giurisdizione contabile, inclusa la gestione del conto giudiziale e i relativi adempimenti verso la Corte dei conti, anche per i periodi precedenti. L’obbligazione del gestore assume natura strettamente tributaria: il debito verso l’ente sussiste indipendentemente dall’effettiva riscossione dall’ospite e ogni controversia su omessi o parziali versamenti spetta ora alla giurisdizione del giudice tributario.
Sotto il profilo operativo, le ragionerie comunali devono abbandonare le procedure di resa del conto ex artt. 139 e ss. del Codice di giustizia contabile, non essendo più configurabile il “maneggio di denaro pubblico”. È necessario procedere a un rapido adeguamento dei regolamenti comunali e delle prassi interne, spostando l’azione di recupero e sanzionatoria esclusivamente sui canali dell’accertamento tributario ordinario. Tale mutamento di paradigma semplifica la fase di controllo, ma richiede che gli uffici tributi siano pronti a gestire autonomamente le contestazioni senza il supporto o l’intermediazione della Procura contabile.