A decenni dalla riforma del sistema di riscossione e dopo la soppressione delle esattorie, gli ex ricevitori non hanno più alcuna “disponibilità” sui crediti e sulle somme da riscuotere. Non gestiscono più fondi o crediti per conto dell’amministrazione, limitandosi eventualmente alla sistemazione contabile delle partite residue, sulla base di provvedimenti relativi a tolleranze, integrazioni d’aggio e compensazioni (Sentenza n. 211/2024 Corte dei Conti Calabria).