L’assenza del Piano esecutivo di gestione, sia che derivi dalla facoltà prevista dall’art. 169, comma 3, del D.lgs. 267/2000 per enti con meno di 5.000 abitanti, sia per altre cause accidentali o gestionali, non esonera l’ente locale dall’obbligo di rispettare quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del D.lgs. 150/2009, che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di adottare questo strumento (Deliberazione n. 305 del 4 settembre 2024 Corte dei Conti Veneto).