Domanda: Con riferimento alla rilevazione dei proventi tributari secondo l’ITAS 9, si chiede di chiarire quale sia il corretto criterio di imputazione dell’addizionale comunale IRPEF nell’ambito della contabilità accrual degli enti locali. Le Linee Guida dell’ITAS 9, infatti, individuano tra gli eventi imponibili anche il conseguimento di un reddito imponibile da parte del contribuente risultante dalla dichiarazione fiscale (come nel caso dell’IRPEF). Inoltre, i proventi tributari devono essere rilevati nell’esercizio in cui si verifica l’evento imponibile, purché l’amministrazione abbia acquisito il controllo delle risorse e l’ammontare sia determinabile in modo attendibile. Alla luce di tali indicazioni, si chiede di precisare se l’addizionale comunale IRPEF debba essere rilevata per competenza economica:
- nell’esercizio in cui il contribuente matura il reddito;
- nell’esercizio di presentazione della dichiarazione fiscale;
oppure
- secondo un criterio assimilabile alla cassa, in considerazione del meccanismo di autoliquidazione dell’imposta.
Risposta: Alla luce delle indicazioni dell’ITAS 9, la rilevazione dell’addizionale comunale IRPEF deve essere effettuata secondo il principio della competenza economica, facendo riferimento al momento in cui si verifica l’evento imponibile.
Per i tributi sul reddito, come chiarito dalle Linee Guida, tale evento coincide con il conseguimento del reddito imponibile da parte del contribuente. Ne consegue che il provento deve essere imputato all’esercizio in cui il reddito è maturato, a condizione che, entro la data in cui il bilancio è approvato, siano soddisfatti i requisiti previsti dal paragrafo 24 dell’ITAS 9: da un lato, l’acquisizione del controllo delle risorse da parte dell’amministrazione, che si realizza con il sorgere del diritto alla riscossione; dall’altro, la possibilità di determinare l’ammontare in modo attendibile.
Sotto questo secondo profilo, è importante evidenziare che lo standard non richiede un’unica base informativa, ma ammette diverse modalità alternative di determinazione attendibile, fondate sui pagamenti effettuati, sulle dichiarazioni dei contribuenti oppure sugli atti impositivi. Pertanto, la disponibilità dei dati delle dichiarazioni non rappresenta una condizione imprescindibile: anche i flussi di incasso possono costituire una base sufficiente per stimare ragionevolmente il provento di competenza.
Alla luce di tali elementi, il criterio corretto è quello della imputazione all’esercizio di maturazione del reddito, che rappresenta il momento in cui si verifica l’evento imponibile. L’esercizio di presentazione della dichiarazione assume rilevanza solo in via residuale, qualora le condizioni per la rilevazione si perfezionino successivamente alla chiusura del bilancio. Analogamente, non risulta conforme agli standard ITAS un criterio assimilabile alla cassa: le modalità di riscossione del tributo non incidono infatti sulla competenza economica del provento.
(MEF, FAQ Accrual n. 37 del 10 luglio 2026)