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MEF. FAQ n. 38 Accrual su contabilizzazione dei fondi pnrr

Domanda: Si chiede di chiarire quale sia la corretta modalità di contabilizzazione dei fondi PNRR, con particolare riferimento ai criteri di rilevazione e imputazione contabile previsti dagli ITAS.

Risposta: La contabilizzazione dei fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nel sistema accrual (ITAS) segue la disciplina dei trasferimenti a rendicontazione, inquadrati come operazioni non di scambio soggette a specifiche “condizioni”.

La modalità di funzionamento del PNRR (erogazione di risorse subordinata al raggiungimento di milestone e target o all’effettivo impiego delle somme) ricade pienamente nella fattispecie prevista dall’ITAS 9 (per il ricevente) e dall’ITAS 18 (per l’erogatore).

I fondi PNRR sono considerati trasferimenti a rendicontazione vincolati sottoposti a condizione, poiché l’amministrazione ha l’obbligo di restituire le somme qualora non vengano impiegate per la finalità statuita o non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati.

  • Rilevazione iniziale: Al momento della ricezione delle risorse (o del sorgere del diritto a riceverle), l’amministrazione rileva un’attività (es. Disponibilità liquide o Crediti) e, in contropartita, una passività di pari importo (es. Debiti per trasferimenti attivi ricevuti). In questa fase non si rileva alcun provento nel Conto Economico.
  • Imputazione Provento a Conto Economico: Quando l’amministrazione sottomette all’ente finanziatore la rendicontazione periodica prevista dall’atto di assegnazione delle risorse del progetto PNRR, la passività iniziale viene ridotta e si iscrive nel Conto Economico un provento da trasferimenti per un importo pari alla quota per cui la condizione è soddisfatta. Infatti, un aspetto fondamentale introdotto dalle versioni aggiornate degli ITAS 9 (par. 31) e ITAS 18 (par. 24) è la previsione che per imputare il provento a bilancio non è necessario attendere l’esito della verifica formale della rendicontazione (ad esempio, il controllo della Commissione Europea o del Ministero titolare). Se il beneficiario ha già impiegato le risorse per l’adempimento della condizione (ha effettuato la prestazione o realizzato l’intervento), e ha correttamente sottomesso la rendicontazione periodica, deve procedere alla rilevazione economica di competenza anche “nelle more della relativa eventuale formale verifica”.

(MEF, FAQ Accrual n. 38 del 10 luglio 2026)

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