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MEF. FAQ n. 39 Accrual su beni del patrimonio culturale

Domanda: Un Comune ha ricevuto in donazione, da un soggetto privato, un immobile qualificato come bene culturale, all’epoca in stato di degrado e stimato per un valore di 1.600.000 euro. Successivamente, l’immobile è stato concesso in comodato d’uso a una fondazione, la quale ha beneficiato di finanziamenti per circa 10.000.000 di euro destinati a interventi di restauro e conservazione, con conseguente incremento del valore del bene. A seguito dello scioglimento della fondazione, l’immobile è tornato nella disponibilità del Comune. Alla luce di tali circostanze, si chiede di chiarire se sia opportuno procedere alla rivalutazione del bene oppure se lo stesso non debba essere iscritto nello Stato patrimoniale.

Risposta: Alla luce delle disposizioni dell’ITAS 4, il caso prospettato deve essere affrontato considerando sia la natura del bene sia le modalità di acquisizione e le successive vicende che lo hanno interessato.

In primo luogo, l’immobile ricevuto in donazione si configura come attività del patrimonio culturale e, in quanto tale, rientra nell’ambito delle immobilizzazioni materiali. L’ITAS 4 prevede infatti che tali beni siano rilevati e valutati secondo criteri analoghi a quelli delle altre immobilizzazioni, a condizione che soddisfino la definizione di attività e che il loro valore sia determinabile in modo attendibile.

Nel caso esposto, il bene è stato acquisito senza corrispettivo; pertanto, la sua valutazione iniziale deve essere effettuata facendo riferimento ai criteri alternativi indicati dallo standard, quali il valore di mercato, il costo di sostituzione oppure il valore d’uso. Il valore storico di 1.600.000 euro rappresenta quindi una misura iniziale, ma non esaurisce necessariamente il tema della corretta rappresentazione contabile nel tempo.

Con riferimento agli interventi successivi realizzati dalla fondazione, è necessario distinguere la loro natura. L’ITAS 4 chiarisce che gli interventi di tipo conservativo — anche se di importo rilevante — non determinano automaticamente un incremento del valore del bene culturale. Tali interventi sono infatti assimilati alle manutenzioni: se ricorrenti, sono spesati a conto economico; se di carattere pluriennale, possono essere capitalizzati separatamente rispetto al bene principale e ammortizzati, ma senza incidere sul valore dell’immobile.

Diversamente, solo gli interventi che migliorano in modo significativo la fruibilità o la capacità di servizio del bene giustificano una rideterminazione del suo valore contabile. In tali casi, la valutazione deve essere aggiornata applicando nuovamente uno dei criteri previsti dallo standard (valore di mercato, costo di sostituzione o valore d’uso).

Alla luce di queste considerazioni, si possono trarre due conclusioni fondamentali.

In primo luogo, il bene deve essere iscritto nello Stato patrimoniale del Comune, in quanto soddisfa i requisiti di attività e rientra tra i beni del patrimonio culturale. Non è quindi corretto ometterne la rilevazione.

In secondo luogo, non è automaticamente necessario procedere a una rideterminazione del valore per effetto degli interventi effettuati, se questi hanno natura meramente conservativa. Una rivalutazione va effettuata solo qualora si possa dimostrare che gli interventi abbiano determinato un effettivo incremento della capacità di servizio o del valore economico del bene, da stimare secondo i criteri previsti dall’ITAS 4.

Qualora, infine, il bene non risulti ancora iscritto nello Stato patrimoniale — ad esempio nell’ambito della transizione alla contabilità accrual — l’ente dovrà procedere alla sua rilevazione iniziale applicando i criteri sopra richiamati, avvalendosi anche delle indicazioni operative fornite per la fase di prima adozione.

(MEF, FAQ Accrual n. 39 del 10 luglio 2026)

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