La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10947/2024 in linea con le precedenti pronunce della medesima Corte, ha chiarito che l’avviso di accertamento emesso in rettifica, che annulla parzialmente il precedente accertamento a seguito di richiesta di autotutela del contribuente, avente una portata riduttiva della pretesa impositiva, non è impugnabile, in quanto non modifica nulla rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento.