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I commercialisti della
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Argomento: Contabilità

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14 Febbraio 2025

Per quanto riguarda le rimanenze, il principio contabile Itas 10 richiede che nella nota integrativa vengano riportate informazioni essenziali per permettere agli utenti del bilancio di valutare correttamente il valore attribuito alle scorte e il loro impatto sul risultato economico.

13 Febbraio 2025

La lettura degli Itas induce a domandarsi il rapporto giuridico esistente tra i principi contabili da adottare e le altre norme vigenti. Domina il cambio di passo della contabilità pubblica e dei bilanci del sistema autonomistico territoriale (Regioni ed enti locali nonché loro partecipate e aziende del Ssn) che avvenne con un decreto delegato della legge 42/2009, attuativa dell’articolo 119 della Costituzione.

13 Febbraio 2025

Lo standard Itas 10 stabilisce criteri rigorosi per gestire la svalutazione e il ripristino delle rimanenze, al fine di garantire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale ed economica. Le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo, o il costo di sostituzione.

13 Febbraio 2025

Dopo il secondo passaggio in conferenza Stato-città di ieri, la Ragioneria dello Stato ha pubblicato i dati definitivi del contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2029, ripartito fra Comuni, Province e Città metropolitane, (anticipato su Nt+ Enti locali & edilizia del 24 gennaio).

13 Febbraio 2025

Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previsto dall’articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per il quale è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 febbraio 2025, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica per i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, per gli anni dal 2025 al 2029, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene utile rendere disponibili le Tabelle contenenti gli importi del contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 e le relative Note metodologiche. L’emanando decreto individua, altresì, gli enti che sono esclusi dal predetto contributo, ovvero:

  • gli enti in dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • gli enti in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025;
  • gli enti con il periodo di risanamento terminato, come definito dall’articolo 265, primo comma del decreto legislativo n. 267 del 2000, ma con l'Organismo straordinario di liquidazione ancora insediato;
  • gli enti che hanno sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Inoltre, si segnala che il citato decreto interministeriale, all’articolo 2, disciplina le “Disposizioni contabili” connesse al contributo aggiuntivo di cui sopra, prevedendo, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l’iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce  U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, un importo pari al predetto contributo annuale alla finanza pubblica indicato nelle richiamate Tabelle. Fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’emanando decreto, con apposita variazione di bilancio approvata con atto del Consiglio. Infine, è possibile inserire l’accantonamento nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, per gli enti che si sono avvalsi della proroga al 28 febbraio 2025. (MEF, Ragioneria Generale dello Stato- news del 12 febbraio 2025)

12 Febbraio 2025

È stato concesso più tempo per l’iscrizione delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella fase pilota del 2025 della riforma 1.15 del Pnrr al portale della formazione obbligatoria Accrual. Un comunicato pubblicato sul sito di Accrual informa che la scadenza originariamente fissata per il 6 febbraio è stata posticipata al 21 febbraio 2025. Questo rinvio è stato necessario per gestire l’elevato numero di richieste di assistenza ricevute dagli addetti alla formazione negli ultimi giorni.

12 Febbraio 2025

Nel contesto della contabilità delle rimanenze, i metodi FIFO (First-In, First-Out) e del costo medio ponderato sono due approcci fondamentali per la valutazione del valore di magazzino e l’imputazione delle giacenze al conto economico, rispondendo entrambi all’esigenza di attribuire un valore alle rimanenze secondo criteri sistematici e verificabili.

12 Febbraio 2025

Il ministero dell’Interno ha pubblicato le istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi relativi al Codice della Strada per l’anno 2024. La circolare Dait n. 3/2025 stabilisce che la certificazione dovrà essere inviata a partire dal 1° marzo 2025 e conclusa entro le 23:59 del 31 maggio 2025, attraverso l’accesso alla sezione riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale, denominata “AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”, all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.

11 Febbraio 2025

Nel bilancio di un’azienda o di un’amministrazione pubblica, la gestione delle rimanenze non si esaurisce con la semplice identificazione dei beni in magazzino. È fondamentale stabilire come e quando questi beni debbano essere rilevati e valutati. A questo proposito, lo standard Itas 10 fornisce una serie di criteri per la rilevazione iniziale e la successiva valutazione delle rimanenze, con l’obiettivo di garantire una rappresentazione chiara e comparabile nei bilanci.

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