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I commercialisti della
pubblica amministrazione

Argomento: Contabilità

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26 Agosto 2025

La Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Lazio, con la sua recente delibera n. 88/2025, ha stabilito che tutti i Comuni sono obbligati ad adottare un regolamento specifico per le spese di rappresentanza, anche se non ne sostengono alcuna. La pronuncia nasce dal controllo sui rendiconti finanziari del Comune di Roiate, che, pur non avendo registrato uscite per questa categoria di spesa, non era dotato del regolamento necessario.

26 Agosto 2025

La Ragioneria generale dello Stato richiede alle amministrazioni pilota di procedere alla mappatura dei processi amministrativi, includendo tutte le funzioni di programmazione, gestione e rendicontazione. Al via gli interventi sui sistemi informativi negli enti pilota. Prima della pausa di Ferragosto, la Ragioneria generale dello Stato ha emanato un nuovo decreto (6 agosto 2025) che definisce i requisiti generali in base ai quali le amministrazioni coinvolte nella riforma Accrual devono avviare un’analisi degli interventi necessari per adeguare i propri sistemi informativi agli standard contabili Itas.

26 Agosto 2025

La sezione regionale per la Basilicata ha ribadito che la rappresentazione errata o la mancata iscrizione del Fpv nel bilancio compromette il principio di veridicità. La mancata corretta contabilizzazione del Fondo Pluriennale Vincolato (Fpv) non può essere considerata un semplice errore materiale, ma costituisce una vera e propria irregolarità contabile. Non sorprende il principio, enunciato da anni dalla giurisprudenza contabile, ma il fatto che ancora gli enti non si siano adeguati.

26 Agosto 2025

Nella G.U. n. 192 del 20 agosto è stato pubblicato il D.M. 6 agosto 2025, di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011. 19 correttivo

22 Agosto 2025

Le verifiche sui meccanismi di finanziamento delle Unioni di Comuni devono avere carattere sostanziale e non limitarsi ad aspetti meramente formali. In altri termini, la gestione associata non può ridursi ad un mero trasferimento delle funzioni, privo di una reale integrazione organizzativa e gestionale, ma deve concretamente comportare risparmi di spesa, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 81 e 97 della Costituzione. Particolare attenzione deve essere posta sia nella fase di costituzione sia in quella di gestione dell’Unione: il bilancio dell’ente associato, quale riflesso dei bilanci dei singoli Comuni aderenti, non può configurarsi come una semplice somma aritmetica di questi ultimi, ma deve tradursi in una riduzione complessiva della spesa. Tale riduzione può derivare da una maggiore forza contrattuale e da economie di scala, presupposti che, tuttavia, devono essere concretamente dimostrati. Ai fini della verifica dell’impatto delle misure di razionalizzazione, l’ente locale è tenuto, in primo luogo, a procedere ad una ricognizione della spesa complessiva conseguente al fenomeno associativo. Tale operazione, necessaria per rispettare i canoni dell’art. 97 Cost., deve attuarsi mediante la riconciliazione dei crediti e debiti reciproci, con il duplice obiettivo di garantire l’equilibrio di bilancio e di escludere fenomeni di indebita espansione della spesa. Successivamente, il Comune deve effettuare le indispensabili variazioni di bilancio per ricondurre, nei limiti dell’invarianza della spesa, gli impegni assunti in favore dell’Unione. In caso contrario, l’ente locale è tenuto a dimostrare in maniera puntuale e documentata le ragioni giustificative di eventuali maggiori oneri, fermo restando l’obbligo di perseguire processi di razionalizzazione e programmazione finalizzati alla progressiva riduzione della spesa. Anche l’erogazione di ulteriori servizi da parte dell’Unione e l’incremento del numero degli utenti devono essere comprovati da report dettagliati, dai quali risultino i relativi costi. Nel caso esaminato dai giudici contabili della Regione Emilia-Romagna, il Comune ha dichiarato che il conferimento dei servizi all’Unione è stato preceduto da una valutazione di merito, evidenziando benefici riconducibili a economie di scala e al potenziamento delle attività, grazie a professionalità non sempre disponibili nei singoli enti. Tuttavia, dalla documentazione agli atti non emergono elementi idonei a comprovare un effettivo aumento di efficienza derivante dalle professionalità impiegate. Permangono inoltre dubbi circa le ulteriori motivazioni addotte dall’ente, quali la maggiore forza contrattuale e le economie di scala, in quanto i dati contenuti nel report trasmesso al Comune evidenziano che dal conferimento dei servizi non è derivata alcuna riduzione della spesa, bensì un incremento, pur in presenza dell’attivazione di due nuovi servizi. Tali dati non sono stati adeguatamente illustrati dall’ente, che si è limitato a rinviare ad una futura analisi puntuale per singolo servizio, senza indicare un termine per la sua effettuazione. Alla luce delle precedenti deliberazioni di questa Sezione (n. 31/2023/PRSE e n. 212/2023/PRSP), con le quali era già stato richiamato il Comune di Medolla all’esigenza di razionalizzare contabilmente i risparmi di spesa conseguenti al conferimento dei servizi all’Unione, desta perplessità l’atteggiamento dell’ente, che ha procrastinato l’elaborazione dei dati senza fornire riscontri concreti al magistrato istruttore. Conclusione: l’ente è tenuto a trasmettere a questa Sezione regionale di controllo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione, un report analitico e documentato dal quale risulti, in modo incontrovertibile, l’economicità delle funzioni e dei servizi conferiti all’Unione, mediante la verifica effettiva del rapporto tra costi ed entrate, incluse quelle derivanti da apporti esterni.   (Corte dei Conti dell’Emilia Romagna)

14 Agosto 2025

Si comunica che – mercoledì 13 agosto –, in relazione al cambio certificato, occorrerà scaricare il nuovo certificato per consentire il regolare utilizzo dei servizi Web Service della piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

12 Agosto 2025

La Corte dei Conti della Lombardia, con il parere n. 267/2025, ha affrontato la questione della ripartizione degli oneri economici relativi all'affidamento di minori a un Comune, disposto su ordine del tribunale. Il quesito è stato posto da un Comune a seguito di un provvedimento giudiziario, emesso ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice Civile, che disponeva il "collocamento dei minori, unitamente alla madre". Il Comune, già responsabile per le spese dei minori in quanto Comune di residenza del padre, ha richiesto chiarimenti in merito alla propria eventuale compartecipazione alle spese per il collocamento della madre, la quale risiedeva in un altro Comune.

08 Agosto 2025

Pubblicata l’edizione numero 30 del Sunto Ragioneria per l’anno 2025.

08 Agosto 2025

Gli enti possono modificare la base di calcolo dei compensi per gli amministratori delle società a controllo pubblico, anche se in linea di massima devono riferirsi ai valori del 2013. Lo ha stabilito la Corte dei conti del Lazio, in un parere che affronta una situazione frequente: la base del 2013 risulta non disponibile o troppo bassa per essere considerata adeguata.

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