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Argomento: Partecipate

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29 Maggio 2025

Inquadramento caratteristiche porto turistico come servizio pubblico locale L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di formulare alcune osservazioni, con riferimento ai problemi per la concorrenza che derivano dalle modalità di affidamento e gestione del Porto Turistico di un comune marchigiano. L’Autorità riconosce che la gestione di un porto turistico possa configurarsi come un servizio pubblico locale, affidabile, in quanto tale, secondo una delle modalità oggi previste dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 201/2022 (recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”). Nonostante la finalità turistico-ricreativa dei porti turistici, vi è un rilevante interesse pubblico alla loro realizzazione e gestione, per un triplice ordine di ragioni:

  1. si tratta di uno strumento di accesso alla via di comunicazione marina e, dunque, di vere e proprie “infrastrutture”;
  2. detti porti sono suscettibili di usi pubblici di interesse generale;
  3. sussiste, in ogni caso, un rilevante interesse pubblico allo sviluppo e alla valorizzazione turistica ed economica del territorio.
Il legislatore ha disciplinato in chiave pubblicistica la realizzazione e gestione dei porti turistici: nella misura in cui sono realizzati in forza di concessione su un’area demaniale, per il principio di accessione costituiscono anch’essi beni demaniali, soggetti al regime delle opere pubbliche.   Analisi del caso specifico Nel caso di specie, risulta che l’ente si sia auto-affidato, ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione, la concessione dello specchio acqueo almeno dal 2012, più volte prorogata/rinnovata e con scadenza, allo stato, al 31 dicembre 2033, ai sensi dell’articolo 1, commi 675-683, della legge n. 145/2018. La detta concessione è stata poi annualmente sub-affidata – per “motivi di pubblico interesse” ad altri soggetti, con durata da ultimo stabilita al 31 dicembre 2025. Con riguardo, inoltre, alle concessioni demaniali “a terra”, le stesse risultano affidate ai medesimi soggetti subaffidatari dello specchio acqueo (oltre ad altri gestori) e rinnovate annualmente dal Comune. Relativamente alla titolarità della concessione principale disposta in favore del Comune, l’Autorità intende innanzitutto osservare che, benché la gestione in autoproduzione del porto turistico sia consentita anche dal nuovo decreto legislativo n. 201/2022, la relativa proroga disposta, oltre ad essere prassi ripetutamente censurata dall’Autorità e dal giudice amministrativo – in quanto impeditive del confronto concorrenziale, è  altresì espressamente abrogata dalla legge n. 118/2022, così come sub-affidamenti disposti a valle dal Comune essenzialmente fondati su motivazioni generiche e non circostanziate.   Conclusioni In vista della futura gestione del Porto Turistico l’Autorità intende rammentare il proprio consolidato orientamento sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento e per consentire quanto prima l’allocazione efficiente delle risorse pubbliche. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Autorità auspica che codesto Comune si adoperi tempestivamente per adeguare l’affidamento della gestione del Porto Turistico , ancora in regime di proroga, alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti, al fine di garantire, a beneficio degli utenti, che il servizio sia espletato con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche. Approfondimento a cura di Andrea Biekar.   In questa pagina potete trovare approfondimenti sul servizio di ricognizione dei servizi pubblici locali offerto da Mira pa.

13 Maggio 2025

Il  comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016( come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1-2), della legge 5 agosto 2022, n. 118)  delinea una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti, avente ad oggetto l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento. Il caso specifico analizzato dalla Corte dei Conti, invece, non implica l’acquisto ex novo della qualità di socio, ma solo il mantenimento del relativo status con una percentuale rafforzata, che passa dal 2,54% al 2,63%. Non si sostanzia alcun “nuovo” acquisto della qualità di socio, il che pone il caso di specie al di fuori del perimetro dello stesso art. 5 TUSP cit., come già acclarato da consolidata giurisprudenza contabile in vicende consimili.

13 Maggio 2025

La Corte dei Conti affronta il tema della qualifica di agente contabile nel contesto della gestione delle partecipazioni sociali da parte di enti pubblici, evidenziando che tale qualifica non può essere attribuita automaticamente al mero rappresentante legale dell’ente, come ad esempio il sindaco, sulla base del solo dato normativo.

13 Maggio 2025

L'orientamento della Corte dei Conti sulla gestione delle partecipazioni in società di capitali da parte degli enti locali si sta caratterizzando per una sempre maggiore severità, soprattutto in relazione all'adempimento degli obblighi di razionalizzazione previsti dalla normativa vigente. Nonostante il riordino normativo, con l’entrata in vigore del TUSP (Testo Unico in materia di società partecipate) il 23 settembre 2016, rimangono evidenti situazioni di inerzia da parte degli enti pubblici, che tardano o temporeggiano nell’attuazione delle misure di razionalizzazione, come richiesto dalla legge.

07 Maggio 2025

Un sindaco di un Comune con più di 15.000 abitanti può nominare l’ex consigliere comunale nel cda della società in house municipale?: In base al decreto legislativo n. 39/2013 in vigore fino allo scorso febbraio l’incarico sarebbe stato inconferibile. Tuttavia, il decreto Milleproroghe approvato dal governo e tradotto in legge dal Parlamento n.15/2005 lo scorso 25 febbraio 2025, ha rimosso tale divieto.

07 Maggio 2025

Può esserci una nuova nomina se l’attività nel privato non è esecutiva o di controllo. Con la delibera n. 157 del 16 aprile 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta sulla questione dell’attribuzione dell’incarico di Presidente di un’azienda comunale per la gestione di servizi pubblici locali in capo a un soggetto che sia o sia stato anche consulente di una società privata legata da rapporti contrattuali con il Comune interessato.

18 Aprile 2025

La Corte dei Conti evidenzia l’importanza di una corretta valutazione e rappresentazione contabile delle partecipazioni in azioni detenute da enti pubblici, in conformità alla normativa vigente, in particolare all’articolo 29 del RD 827/1924. Secondo questa disposizione, i consegnatari di diritti e azioni sono responsabili anche delle variazioni del valore dei crediti affidati loro, il che implica che il valore di iscrizione nel conto non deve essere semplicemente nominale, ma effettivo e attualizzato.

16 Aprile 2025

La Corte dei Conti Toscana sottolinea l'importanza della trasparenza e della completezza nella rendicontazione delle partecipazioni detenute dagli enti locali. In particolare, il Conto Consegnatario, redatto secondo il modello 22 del DPR 194/1996 e firmato dal Sindaco, deve includere non solo le partecipazioni in società, ma anche quelle in consorzi e fondazioni.

11 Aprile 2025

La Sentenza n. 31/2025 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Liguria ha sollevato un importante tema riguardante la responsabilità per danno erariale nelle società in house, in particolare per quanto concerne l'interpretazione della giurisdizione della Corte dei conti.

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