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Argomento: Debito dicustodia

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04 Ottobre 2024

Le differenze principali tra consegnatari con debito di custodia e consegnatari con debito di vigilanza risiedono nel tipo di responsabilità e negli obblighi di rendicontazione: mentre il debito di custodia implica la responsabilità diretta di tipo contabile per la gestione dei beni (con conseguente inversione dell’onere della prova in caso di ammanchi) e la presentazione del conto giudiziale, il debito di vigilanza comporta una responsabilità di tipo amministrativo, correlata soltanto all'uso corretto dei beni, e non richiede la presentazione del conto giudiziale (Sentenza n. 102/2024 Corte dei Conti Marche).

Tags: Corte dei Conti, Debito di vigilanza, Debito dicustodia

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